Il software e le istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel I° trimestre 2018, dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 sono disponibili on line sul sito agenziadogane.gov.it Notizia, questa, comunicata dall’Agenzia delle Dogane e che farà piacere a molti.
L’importo del credito di imposta rimborsabile è pari a € 214,18 per mille litri di gasolio (così come per il trimestre precedente).
Chi può usufruire di questo credito di imposta? La risposta non è così semplice: le imprese di trasporto merci che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton ne hanno diritto.; in base alla Legge di Stabilità dell’anno 2016, i veicoli euro 2 o inferiori non hanno più il credito di imposta sulle accise; i veicoli euro 0 o inferiori erano stati già esclusi dal beneficio.
L’impresa deve dichiarare che il gasolio consumato per cui si richiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 2 o inferiori; questo per facilitare il riconoscimento dell’agevolazione fiscale e deve essere inserito nella dichiarazione trimestrale di rimborso.
Un comunicato proveniente dall’Agenzia delle Dogane attesta che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 4° trimestre 2017 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2019: data dalla quale decorre il termine per la presentazione della richiesta di rimborso in denaro delle eventuali eccedenze non utilizzate in compensazione nel mod. F24, da presentarsi entro il 30 giugno 2029. Il credito di imposta non rientra nel limite annuale di 250.000 euro quale soglia massima per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta da indicare nel Quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi.
Infine, per la fruizione dell’agevolazione in compensazione con il Modello F24, il Codice tributo da utilizzare è il 6740.
